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	<title>Davide Brusotti Blog</title>
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	<modified>2012-05-21T01:00:53Z</modified>
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		<name>Brusotti</name>
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	<copyright>Copyright 2012, Brusotti</copyright>
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		<title>VITTORIA</title>
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		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE <br />TRA<br />SOCIETA’ AGRICOLA FORTUNA s.s. [C.F. 05277830963], in persona dei soci amministratori Francesco Beretta e Alda Protti, con sede in Vimercate (MI), Strada Comunale Cascina Casiraghi 15, assistita dall’avv. Luca Gastini, del Foro di Alessandria,<br />E<br />Temporelli  Piero Antonio, nato il 27/7/1928 a Ghemme ed ivi residente in Via S. Pellico n. 19, CF.: TMP PNT 28L27 E001U, Gambarini Franco, nato il 17/5/1952 a Bardi (PR) e residente in Ghemme, Vicolo Galileo Galilei n. 14, C.F.:  GMB FNC 52E17 A646A, Lucca Giuliana, nata il 4/2/1948 a Ghemme ed ivi residente in Via Verdi n. 2/C, C.F.: LCC GLN 48B44 E001R, Curatitoli Luciano, nato il 26/1/1938 a Ghemme ed ivi residente in Via Verdi n. 26, C.F.:CRT LCN 38S26 E001K, Urani Augusta, nata il 8/4/1937 a Sillavengo (NO) e residente in Ghemme, Via S. Marta n. 17, C.F.: RNU GST 37D48 I736F, Calzoni Gianfranca, nata il 22/10/1941 a Ghemme ed ivi residente in Via S. Pellico n. 28, C.F.: CLZ GFR 41R62 E001F, Vergerio Bianca, nata il 25/11/1930 a Crevacore (VC) e residente in Ghemme, Via Gaudenzio Ferrari n. 5, C.F.: VRG BNC 30S65 D165V, Manzo Anna Maria, nata il 4/3/1956 a Boscotrecase (NA) e residente in Ghemme, Via Novara  87/a, C.F.: MNZ NMR 56C44 B077J, Imazio Elena, nata a il 8/9/1952 a Ghemme ed ivi residente in Via S. Pietro n. 4, C.F.: MZI LNE 52P48 E001N Poletto Claudia, nata il 11/4/1963 a Brogosesia (VC), e residente in Ghemme, Via Volonteri n. 5, C.F.: PLT CLD63D51 B041V, Scanziani Renata, nata il 6/11/1960 a Roma e residente in Ghemme, Via Novara n. 98, C.F.: SCN RNT 60S46 H501A, Ferrari Giovanni, nato il 16/3/1957 a Milano e residente in Ghemme, Via Ruga Ferrera n. 22, C.F.: FRR GNN 57C16 F205L, Finotti Lino, nato il 21/8/1937 a Porto Tolle (RO) e residente in Ghemme, Via Interno Castello n. 31, C.F.: FNT LNI 37M21 G923T, Calzone Chiara, nata il 07/03/1959 a Borgosesia (VC) e residente in Ghemme, Via Roma 5, C.F.: CLZ CHR 59C47 B041Z, Ferron Remo, nato il 14/04/1929 ad Agugliaro (VI) e residente in Ghemme, Via Montebello 19, C.F.: FRR RME 29D14 A093V, Rovellotti Franca, nata il 30/12/1928 a Ghemme ed ivi residente in Via Fontana Beata 8, C.F.: RVL FNC 28T70 E001W, Martinoli Luigi, nato il 17/11/1929 a Ghemme ed ivi residente in Via S. Pietro 13, C.F.: MRT LGU 29S17 E001O, Francoli Franco, nato il 09/06/1933 a Campodolcino (SO) e residente in Ghemme, Via Montebello 10/B, C.F.: FRN FNC 33H09 B530N, Finotti Maurizio, nato il 30/04/1959 a Novara e residente in Ghemme, Via Interno Castello 31, C.F.: FNT MRZ 59D30 F952Y, Migliaro Crescenzo, nato il 24/11/1966 a San Valentino Torio (SA) e residente in Ghemme, Via De Amicis 4, C.F.: MGL CSC 66S24 I377X, Giordano Mario Giuseppe, nato il 05/12/1929 a Genova e residente in Ghemme, Via Monte Grappa 12, C.F.: GRD MGS 29T05 D969U, Cagnardi Antonella, nata il 13/06/1957 a Ghemme ed ivi residente in Via Rosmini 4, C.F.: CGN NNL 57H53 E001Z, Novarese Tiziano, nato il 08/01/1960 a Novara e residente in Ghemme, Via Novara 67, C.F.: NVR TZN 60A08 F952T, Mazza Davide, nato il 19/02/1975 a Borgosesia (VC) e residente in  Ghemme, Via Fontana Beata 6, C.F.: MZZ DVD 75B19 B041C, Rovellotti Giuliana, nata il 08/08/1947 a Ghemme ed ivi residente in Via Fontana Beata 6, C.F.: RVL GLN 47M48 E001O, Lopez Pozuelo Teresa, nata il 24/02/1948, C.F.: PZL TRS 48B64  Z131H, Furini Giuliana, nata il 12/04/1955 a Taglio di Po (RO) e residente in Ghemme, Via Verdi 19/A, C.F.: FRN GLN 55D52 L026H, Rovellotti Marco, nato il 12/01/1952 a Ghemme ed ivi residente in Via Dante 6, C.F.: RVL MRC 52A12 E001E, Mattioli Roberta, nata il 27/11/1971 a Gattinara (VC) e residente in Ghemme, Via S. Marta 7, C.F.: MTT RRT 71S67 D938M, Di Bari Antonio, nato il 01/01/1950 a Polignano a Mare (BA) e residente in Ghemme , Via Pralini 8, C.F.: DBR NTN 50A01 G787O, De Vecchi Pier Carlo, nato il 23/02/1944, C.F.: DVC PRC 44B23 E001T, Brusotti Davide, nato il 31/05/1962 a Borgosesia (VC) e residente in Ghemme, Via Papa Giovanni XXIII n. 7/A, C.F.: BRS DVD 62E31 B041C, Marcolongo Claudio, nato il 08/06/1956 a Prato Sesia (NO)  e residente in Ghemme, Via Roma 5, C.F.: MRC CLD 56H08 H001I, Zoia Giancarlo, nato il 18/04/1958 a Ghemme ed ivi residente in Via S. Marta 11, C.F.: ZOI GCR 58D18 E001H, Marelli Franca, nata il 30/08/1942, C.F.: MRL FNC 42M70 EC01E, Bacchetta Pamela, nata il 27/12/1981 a Varallo (VC) e residente in Ghemme, Via Rosmini4, C.F.: BCC PML 81T67 L669F, Brusotti Tullio, nato il 14/11/1933 a Ghemme ed ivi residente in Via Verdi 19, C.F.: BRS TLL 33S14 E001W, Francoli Alberto, nato il 25/10/1967 a Novara e residente in Ghemme, Via S. Marta 23, C.F.: FRN LRT 67R25 F952N, Bovolenta Marco, nato il 15/06/1967, C.F.: BVL MRC 67H15 L750E, Russo Domenico, nato il 31/01/1960 a Isola di Capo Rizzuto (KR) e residente in Ghemme, Via Verdi 20, C.F.: RSS DNC 60A31 E339N, Fincato Gianna, nata il 16/11/1958, C.F.: FNC GNN 58S56 GL93E, Marcolongo Renato, nato il 14/07/1949 a Grantorto (PD) e residente in Ghemme, Via S. Pietro 4, C.F.: MRC RNT 49L14 E145T, Curatitoli Angelo, nato il 04/06/1948, C.F.: CRT NGL 48H04 E001T, Imazio Agabio Mauro, nato il 16/08/1943 a Ghemme ed ivi residente in Via XX Settembre 2, C.F.: MZI GMR 43M16 E001Y, Andorno Silvana, nata il 27/07/37 a Barengo (NO) e residente in Ghemme Via Verdi 19, C.F.: NRD SVN 37L67 A653K, Candian Sandra, nata il 06/01/1952 a Ghemme ed ivi residente in Via Novara 100, C.F: CND SDR 52A46 E001D, Zanicotti Paolo, nato il 07/12/1962 a Ghemme ed ivi residente in Via Verdi 2, C.F.: ZNC PLA 62S07 E001H, Biscuolo Marco, nato il 10/11/1982 a Borgosesia e residente in Ghemme Via Novara 100, C.F.: BSC MRC 82S10 B041I, Ruzza Giuseppina, nata il 30/10/1937 a Porto Tolle e residente in Ghemme Via Interno Castello 31, C.F.:  RZZ GPP 37R70 G923Q, Dionisi Annita  nata il 30.11.1944 a Trivero (BI) residente in Ghemme, via Buonarroti C.F. DNS NNT 44S70 L436Z, Manzo Rosario nato il 06.04.1958 a Boscotrecase (NA) residente in Ghemme, via Novara n. 104 C.F. MNZ RSR 58T06B077N, Poletto Claudia nata il 11.04.1963 a Borgosesia residente in Ghemme, via Volontari n. 5 CF. PLT CLD 63D51 B041V, Lucca Rosarita nata il 07.07.1941 a Ghemme ivi residente in via Buonarroti n. 8/a CF LCC RRT 41L47 E001R, Ferrari Gianamaria nata il 03.05.1931 a Ghemme, ivi residente in via Fontana Beata n. 8 CF. FRR GMR 31E30 E001B (d’ora in poi, per brevità,  “i cittadini di Ghemme”), assistiti e ai fini della presente rappresentati per mandato speciale dagli avv.ti Mario Monteverde ed Enrico Faragona,  entrambi del Foro di Novara,	<br />PREMESSO CHE<br />(a)	i cittadini di Ghemme convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Novara la s.r.l. V.B. Valsesia Biomasse [C.F. 01028470035], già Agrisesia s.r.l., titolare dell’impianto di compostaggio sito in Comune di Ghemme, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle emissioni e agli odori molesti patiti nel periodo novembre 1998-luglio2002;<br />(b)	all’esito del giudizio, rubricato al RG N. 4436/04, il Tribunale di Novara, nella persona del Giudice Dott. Conca, con Sentenza n. 157/2009 condannava la convenuta V.B. Valsesia Biomasse “al pagamento di euro 900,00, già comprensiva di interessi ex lege e rivalutazione sino alla data di pubblicazione della Sentenza, in favore di ciascuno degli attori in epigrafe, oltre il pagamento degli ulteriori interessi di legge a far tempo dalla medesima data di pubblicazione” e “ al pagamento di spese e competenze di lite, liquidate in € 7.0000,00 per diritti e onorari, € 502,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario e noma di tariffa forense”;<br />(c)	nelle more della conclusione della sopra indicata vertenza, una parte dei predetti cittadini di Ghemme, in numero di 36, conveniva altresì in giudizio avanti al Tribunale di Novara, Sezione distaccata di Borgomanero, la s.r.l. V.B. Valsesia Biomasse in liquidazione e la Società Agricola Fortuna s.s. proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c. rispetto ad una vendita immobiliare intercorsa tra queste ultime parti;<br />(d)	all’esito del giudizio, rubricato al RG N. 10361/2008, il Tribunale di Novara, Sezione distaccata di Borgomanero, nella persona del Giudice Dott.ssa Bellini, con Sentenza n. 285/2010, ha dichiarato inefficace “nei confronti degli attori l’atto di vendita, impugnato ex art. 2901 c.c., a rogito del notaio Domenico Polito rep. 191911, racc. 25878 laddove Valsesia Biomasse vende alla Società Agricola Fortuna s.s. i seguenti beni immobili: terreni siti nel Comune di Ghemme e contraddistinti al N.C.T. del Comune di Ghemme al foglio 20 mappale 161, 162, 173, 178, 235, 236 e 192” ed ha condannato le convenute “alla rifusione, in favore degli attori delle spese del grado, che liquida in euro 380,00 per esborsi vivi, euro 1.500,00 per diritti ed euro 5.000 per onorari, il tutto oltre iva e cpa, come per legge”;<br />(e)	le Parti della presente scrittura intendono definire la vertenza e le posizioni creditorie dei cittadini di Ghemme, avendo già assunto per il tramite dei rispettivi legali accordi in tal senso al fine di evitare la prosecuzione del giudizio,  così evitando l’esecuzione sui beni immobili oggetto di revocatoria;<br />TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO<br />le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:<br />1.	le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale degli accordi quivi raggiunti.<br />2.	Società Agricola Fortuna s.s. si offre di pagare, a saldo e stralcio dei maggiori importi dovuti ai cittadini di Ghemme a fronte delle due Sentenze indicate nelle premesse, l’importo complessivo di euro 39.000,00 (eurotrentanovemila/00) con le seguenti modalità:<br />2.1	euro 21.000,00 (euroventunomila/00), a titolo di concorso spese legali sostenute, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante bonifico bancario diretto all’avv. Mario Monteverde sul conto corrente avente codice IBAN IT38P0103010100000000004054;<br />2.2	euro 9.000,00 (euronovemila/00) entro il 31 marzo 2012 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a ….  avente codice IBAN …………………….;<br />2.3	euro 9.000,00 (euronovemila/00) entro il 30 aprile 2012 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a ….  avente codice IBAN ……………………..<br />3.	I cittadini di Ghemme, e per loro gli avv.ti Mario Monteverde ed Enrico Faragona, che nella qualità di cui sopra sottoscrivono in rappresentanza di tutti i loro clienti,  dichiarano fin d’ora che, subordinatamente al buon esito dei pagamenti indicati al punto 2 del presente accordo, nulla avranno più a pretendere in relazione alle due Sentenze indicate nelle premesse essendo stati soddisfatti per ogni titolo, ragione o causa.    Ad intervenuto completo saldo di quanto previsto, pertanto, l’acquisto dell’immobile da parte di Società Agricola Fortuna s.s., oggetto dell’azione revocatoria, non sarà più posto in discussione a nessun titolo,  essendo definita ogni questione e vertenza tra le Parti.   Per tale ragione, sempre subordinatamente al buon esito dei pagamenti di cui al punto 2 del presente accordo, i cittadini di Ghemme, e per loro gli avv.ti Mario Monteverde ed Enrico Faragona, dichiarano espressamente di surrogare integralmente ex art. 1201 c.c. Società Agricola Fortuna s.s. nei propri diritti vantati nei confronti di Valsesia Biomasse s.r.l..<br />4.	Le parti concordemente dichiarano che il presente accordo non possiede natura novativa e, pertanto, nell’ipotesi per cui Società Agricola Fortuna s.s. dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento assunti, i cittadini di Ghemme potranno eseguire integralmente le Sentenze indicate nelle premesse.<br />5.	Il presente accordo viene redatto in numero due originali e si compone di tre pagine tutte firmate dalle Parti per conferma, accettazione e condivisione di ogni singola pattuizione.<br />Alessandria-Novara, 21 febbraio 2012 <br /><br />Alda Protti	_______________ 	Avv. Enrico Faragona	_______________<br /><br />Francesco Beretta	_______________	Avv. Mario Monteverde	_______________<br /> <img src="images/Risarcimento_Valsesia_Biomasse_(11).JPG" width="480" height="319" border="0" alt="" /> ]]></content>
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		<issued>2012-03-07T00:00:00Z</issued>
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		<title>CORAZZOPOLI</title>
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		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Dopo le continue rassicurazioni del Sindaco Corazza sulla situazione finanziaria del Comune di Ghemme, i nodi finalmente vengono al pettine. Il Consorzio rifiuti continua a inviare lettere di sollecito a pagamento delle fatture per il servizio prestato (si richiedono 247 mila euro) , entrate che il Comune ha già incassato con il pagamento delle nostre bollette Tarsu per l’anno 2011 e anche con i relativi avvisi di accertamento. Come mai il nostro Ente non paga? Forse perché i soldi li dirotta chissà dove? Il Sindaco Corazza sa benissimo, pur non pagando,  che il Consorzio non puo&#039; sospendere le proprie prestazioni perche&#039; trattasi di un servizio pubblico. <br />Buon esempio di buona Amministrazione e di Primo cittadino!<br /> 	L&#039;ultimo allarme , in riferimento ai pagamenti, arriva dalla Cooperativa a cui sono affidati i servizi socio assistenziali  del Comune . La stessa diffida il Comune a provvedere al pagamento di 120 mila euro per le prestazioni che ha svolto durante l’anno,  in caso contrario recede dal contratto, ed il tutto nonostante i comuni di Sizzano, Maggiora e Boca abbiano sempre  pagato regolarmente  la propria quota . C&#039;e il  rischio  che venga sospeso il servizio, ed oltre al  pagamento dei danni, si aggiunge la figuraccia nei confronti dei comuni facenti parte dell&#039; Isa, che con sacrifici hanno sempre onorato i loro debiti. L’Amminstrazione Corazza invece preferisce pagare migliaia di Euro per il  progetto  dell’auditorium e della piscina comunale ( che non si fanno perché mancano le risorse!), realizzare feste (culturali!), realizzare per un centinaio di euro il progetto energia…. <br />	Dimenticando di onorare il pagamento della vita quotidiana dell’ente non solo nei confronti delle grosse ditte ma anche dei nostri piccoli artigiani e commercianti Ghemmesi. Alla luce di tutto ciò chiediamo l’intervento di un commissario ad acta al fine di mettere in quadro i conti dell’ente.<br />	Sarebbe opportuno che coloro che amministrano capiscano che prima bisogna garantire (anche  attraverso l’onorabilità dei debiti) la gestione ordinaria dell’Ente poi, a fronte di maggiori risorse provvedere a realizzare nuovi progetti.<br /><br />Davide Brusotti<br />Gruppo Consigliare ViVa Ghemme ViVa <img src="images/Schermata_2011-10-13_a_11.41.17.jpg" width="335" height="480" border="0" alt="" /> ]]></content>
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		<title>Mozione richiesta danno ambientale discarica</title>
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		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Dichiarazione di voto in relazione alla mozione Consigliere Davide BRUSOTTI protocollo 12551 del 16.12.2011.<br /><br />Considerati i recenti sviluppi della vicenda sito inquinato in Regione Solaria, confluiti nella emissione dell’ordinanza sindacale per la tutela della salute umana;<br />Il sottoscritto Consigliere Davide BRUSOTTI chiede che il Comune di Ghemme voglia impegnarsi sin da ora e per ogni eventuale futuro sviluppo della vicenda a costituire un fondo che si può denominare “legale per la tutela dell’ambiente” al fine di provvedere - ove emergano inchieste penali, si profilino cause civili o contenziosi amministrativi – alla necessaria assistenza e difesa in giudizio dell’ente e per la possibile costituzione di parte civile, qualora emergano responsabili per inquinamento, danno ambientale ed ipotesi collegate.<br />Impegno che si chiede di assicurare con fermezza e costanza anche - nell’ipotesi di individuazione di soggetti fisici o giuridici ritenuti responsabili dell’inquinamento e del danno ambientale – per ogni eventuale azione risarcitoria e ripristinatoria delle normali condizioni ambientali ( è giurisprudenza recentissima di Cassazione quella che ribadisce come il fattore preminente del riconoscimento di danno ambientale sia di natura ripristinatoria  e, solo in subordine, risarcitoria. Il che vale a dire: chi inquina paga sì, ma paga rimettendo assieme i cocci, non lasciando l’onere agli altri. Si veda sentenza n.1363 del 14.06.2011, Corte Suprema di cassazione/Terza Sezione Penale ). <br />Si rammenta a tal fine la recente sentenza del TAR Lombardia/Brescia, Sezione I, n. 1568 in data 16.11.2011 che ribadisce la piena legittimazione del Comune ad agire in materia ambientale, evidenziando come: “	…. Non possa essere fondatamente messa in discussione la legittimazione da parte di Comuni  ( e del Parco nello specifico della sentenza citata, ndr. ) ad impugnare provvedimenti che recano pregiudizio all’ambiente….”. Ancora: “La legittimazione ad agire dell’ente locale in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è riconosciuta dalla giurisprudenza fin da T. a. r. Lazio 1064/90….”<br /><br />Davide Brusotti<br /><br />Gruppo Consigliare &quot;ViVa Ghemme ViVa&quot;<br /><br /><br /><br /><br /> <img src="images/img025.jpg" width="480" height="425" border="0" alt="" />  <a href="http://www.davidebrusotti.it/html/download/Brusotti.pdf" target="_blank" >http://www.davidebrusotti.it/html/download/Brusotti.pdf</a>  <a href="http://www.davidebrusotti.it/html/download/ORDINANZA.pdf" target="_blank" >http://www.davidebrusotti.it/html/downl ... INANZA.pdf</a>  <img src="images/img038.jpg" width="480" height="363" border="0" alt="" /> ]]></content>
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		<title>ACCERTAMENTI ILLEGITTIMI</title>
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		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[GRUPPO CONSIGLIARE “VIVA GHEMME VIVA” VIA ROMA 21 28074 GHEMME(NO)<br /><br /> DICHIARAZIONE DI VOTO AL PUNTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2011 ILLUSTRAZIONE AL CONSIGLIO DEGLI ESITI DEI CONTROLLI TARSU<br /><br />In questi mesi parecchi Cittadini dall’ Ufficio Tributi del Comune di Ghemme hanno ricevuto accertamenti tarsu riferiti agli anni 2005-2010.<br />La societa’ Servizi locali S.P.A. con sede legale a Lecce, in affiancamento alla responsabile del servizio finanziario Marina Calgaro, ha materialmente elaborato gli avvisi e ricevuto di conseguenza la popolazione sanzionata.<br />E&#039; doveroso fare luce come la societa’ SERVIZI LOCALI S.P.A. e&#039; arrivata a Ghemme.<br />La storia inizia verso la fine del 2010, quando la responsabile del servizio ragioneria, acquista dal Dr. Giuseppe Caratta, Presidente della SERVIZI LOCALI S.P.A.   per poche migliaia di euro un programma informatico &quot;Ghemme digitale&quot;. <br />L’obbiettivo dell’ Amministrazione oltre alla gestione ordinaria era quello di recuperare denaro attraverso la riscossione spinta dei tributi, recupero coattivo, contenzioso.<br />IL 12.01.2011 l’Amministrazione Corazza attiva una ricerca di mercato al fine di cercare un partner in possesso di ottime conoscenze della materia tributaria e dello strumento informatico precedentemente acquistato, approvando uno schema di avviso pubblico di selezione.<br />Il 02.02.2011 la societa’  SERVIZI LOCALI S.P.A, l’unica che aveva le conoscenze tecnico informatiche per gestire il programma precedentemente acquistato dall’ Amministrazione,presentava domanda di partecipazione alla selezione per la scelta del partner tecnico, accompagnata da un dettagliato progetto tecnico descrittivo dei servizi offerti e la relativa offerta economica.<br />In data 08.04.2011 il Consiglio Comunale delibera l’affidamento per 3 anni con un compenso di 270 mila euro alla societa’ SERVIZI LOCALI S.P.A.  il servizio di supporto e di affiancamento dell’ ufficio tributi nelle attivita’ di gestione dei tributi comunali.<br />La proposta passa con i soli voti della Maggioranza, la Minoranza vota contro, il sottoscritto e la Consigliera Maura Ferrari abbandonano l’aula evidenziando gravi irregolarita’ e dubbi sull’ affidamento dell’ incarico.  <br />Dopo aver fatto queste doverose precisazioni oggi segnalo la grande “efficienza e competenza” dell&#039; Amministrazione Corazza che pur avendo adottato il regolamento per l&#039;applicazione della tassa rifiuti nel lontano 95&#039; per tanti anni ha acconsentito che solo il 15% dei contribuenti assolvesse il proprio dovere. È simpatico ricordare che la Maggioranza attualmente in carica ha regolarizzato, prima dell’emissione degli avvisi, le proprie irregolarità. Sottolineo che né io né altri del mio gruppo, ad oggi, sono stati accertati.<br />Nei primi anni di Amministrazione Corazza, le casse Comunali erano ancora  floride, puntualmente arrivavano i soldi facili della discarica che non venivano utilizzati per gli investimenti ma buttati nel calderone delle spese correnti e il bilancio del Comune di Ghemme tutto sommato andava bene. Nessuno avrebbe immaginato che proprio in quegli anni Corazza inizia, con il suo delirio di onnipotenza, a spendere tutti i soldi.<br />Le royalities della discarica potrebbero giustificare il “lassismo” dell’ Amministrazione per tutto questo tempo. Certo che  se negli anni  si fosse ottemperato al controllo in modo regolare tutti avremmo pagato meno e non si sarebbe dovuto ricorrere ai metodi drastici e discutibili odierni.  <br />Oggi, finiti i tempi d’oro della discarica, Corazza fingendo enfasi di giustizia fiscale verso la popolazione, vuole sistemare un bilancio fallimentare che lui stesso ha creato.<br />Con l’approvazione del bilancio di previsione 2010 il nostro gruppo consigliare aveva proposto al Sindaco di evitare l’aumento della TARSU con un controllo delle metrature che noi avevamo opportunamente verificato e ritenuto sottostimate per un paese come Ghemme. <br />Un Consigliere del nostro gruppo si era offerto di affiancare gratuitamente l’Ufficio Tributi, che gia’ aveva i programmi e la documentazione per svolgere l’attivita’, invitando così la popolazione a mettersi in regola ed evitando l’aumento tariffario sostenuto dalla popolazione in questo periodo di crisi. La Maggioranza ha bocciato la nostra proposta.<br />In questi mesi, dopo la notificazione ai cittadini dei primi accertamenti, abbiamo proposto la mozione per la rateizzazione dei pagamenti e l’approvazione di un regolamento di adesione agevolata dei tributi locali per l’eliminazione delle sanzioni e interessi, in quanto l’inerzia dell’Amministrazione non doveva essere “pagata” dal cittadino. Tutto è stato bocciato dalla Maggioranza che poi, però, è stata costretta, dagli stessi cittadini, a ripresentare una deliberazione di rateizzazione dei pagamenti.  <br />Alla luce della cronologia dei fatti sopraesposta evidenzio che anche in questa occasione si è sperperato denaro pubblico e come abitudine di Corazza infangato il mio operato. A distanza di un anno la verità sull’inutilità dell’aumento alla popolazione della Tassa Rifiuti è agli occhi di tutti : la tassa era stata aumentata per €.108.000,00 e oggi in pochi mesi si incassano €. 1.000.000,00 per accertamenti. Si sarebbe potuto accertare e per l’anno 2010 e 2011 diminuire le bollette che stiamo pagando.<br />Sono convinto che i cittadini che vorranno fare ricorso contro gli accertamenti avranno la meglio sull’Amministrazione perche’, oltre all’ autorevole parere dei miei avvocati, a suffragare la mia tesi ha contribuito anche l’articolo apparso su Notizia Oggi di lunedi 19 Settembre dove traspare la preoccupazione del Sindaco a seguito della riunione della sua Commissione Tributi dove un noto Commercialista Ghemmese ha espresso non pochi dubbi sulla legittimità degli accertamenti. <br />Esprimo , quindi voto contrario .<br /><br />Davide Brusotti<br />Gruppo Consigliare “ViVa Ghemme ViVa”<br /> <img src="images/Schermata_2011-12-20_a_09.16.12.png" width="480" height="684" border="0" alt="" />  <img src="images/img435.jpg" width="480" height="359" border="0" alt="" /> ]]></content>
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		<issued>2011-10-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-22T00:00:00Z</modified>
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		<title>IL FLOP CORAZZA</title>
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		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<br /><br /> <br /><br />In relazione all’articolo apparso il 12 settembre 2011, a firma di Diego Gioria, in coda al titolo principale “Non siamo tutti evasori”, contraddistinto nel box “polemica” con il sottotitolo: Il sindaco e la ditta Servizi Locali minacciano di querelare i consiglieri di Viva Ghemme Viva. Corazza: “Stiamo applicando la legge, l’incontro organizzato da Brusotti è un clamoroso flop”, desideriamo replicare brevemente.<br /><br />1.     Non c’è proprio nulla da rettificare a quanto scritto sul volantino. E’ chiaro, anzi palese ( per usare un’espressione in tema ), che i vocaboli di illegittimo, illecito ed ingiusto siano stati utilizzati per definire gli accertamenti TARSU con l’univoco significato che il diritto amministrativo riassume nel termine tecnico giuridico di illegittimo: atto o provvedimento amministrativo non conforme all’interesse legittimo o che si ritiene non essere conforme a tale interesse per vizi di varia natura. Ora, fino ad oggi nessuno si è mai sognato di denunciare o querelare un qualsiasi soggetto fra coloro i quali abbiano affermato, scritto, avanzato reclami, aperto contenziosi legali avanti ai giudici e via dicendo perché ritenevano un provvedimento illegittimo! <br /><br />2.    Appare stupefacente se non quantomeno singolare ( o, meglio, paradossale ) che la stessa società incaricata dall’Amministrazione comunale di eseguire gli accertamenti sostenga nel corpo dell’articolo ( parole virgolettate dal giornalista ) che “…. L’applicazione delle sanzioni negli avvisi non è una facoltà, ma un obbligo previsto dalla legge…. La mancata applicazione delle sanzioni potrebbe essere decisa soltanto dal consiglio comunale attraverso l’approvazione di un condono fiscale, ma questa scelta potrebbe portare gli amministratori a rispondere per danno alle casse comunali proprio di fronte alla Corte dei conti”. Parafrasando un presidente di un ramo parlamentare, verrebbe da dire: “delle due l’una”. Ossia: o il consiglio comunale ha il potere di approvare ed adottare un condono fiscale ( pare debba intendersi, in senso tecnico giuridico, come un regolamento ) oppure non ha tale potere. Decisa quale delle due, la terza non può esistere (fra l’altro si tratta di uno dei principi della logica noto come tertium non datur ): cioè se l’amministrazione può adottare il regolamento, non si vede come la Corte dei conti sia titolare – contemporaneamente ed in contrasto alla legge – del potere contrario. <br /><br />3.     Si fa solamente notare, comunque, che la serata illustrativa e, quindi, il vero contenuto della materia abbozzata nel volantino ( che, come tale, ha avuto la sola funzione divulgativa dell’incontro e, dopo lo svolgimento ha perso ogni valore ) è stata svolta alla presenza e con la fattiva partecipazione di due avvocati. Forse che i due professionisti non abbiano contezza del diritto? Il sindaco è un giurisperito di tale fama da poter contendere il foro ai professionisti del settore?<br /><br />Ultimo ma non per questo meno importante: il sindaco ha affermato “…. Alla sua riunione ( di Brusotti, ndr ) c’erano 70, 80 persone. Un flop clamoroso”. Considerato che il sindaco non era presente malgrado l’invito, ci si chiede come possa indicare in modo preciso il numero massimo di presenti alla serata. E se fosse mancato solamente lui? Crediamo che sarebbe stata una scelta di qualità se le persone presenti se le fosse contate da solo venendo di persona alla riunione ed avendo il coraggio di confrontarsi direttamente con la gente senza farsi scudo dei consigli comunali aperti che riesce ogni volta a chiudere dopo ore di monologhi.<br /> <br /> <br />Grazie della collaborazione<br /> <br />Davide Brusotti<br />Gruppo Consigliare <br />&quot;ViVa Ghemme ViVa&quot;]]></content>
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		<issued>2011-09-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-09-15T00:00:00Z</modified>
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		<title>ASSEMBLEA PUBBLICA</title>
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		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[IMPORTANTE<br /><br /><br />Gli avvisi di accertamento TARSU sono illegittimi!<br />Le sanzioni nelle cartelle TARSU, cosi’ come applicate, sono illegittime, ingiuste ed illecite.<br />Le giuste proteste di voi Cittadini non hanno per nulla scosso la coscienza di chi dirige questa maggioranza.<br />In un momento drammatico per le finanze di ogni famiglia e di ogni piccola impresa, le illecite variazioni contenute nelle centinaia di cartelle TARSU sono state un colpo di grazia inferto dal Sindaco con il contributo di qualche professionista arruolato e retribuito per lo scopo.<br />Nulla si e’ fatto per impedire il pagamento di sanzioni non dovute. In particolare:Tutte le sanzioni sono anch’esse illegittime perche, al piu’ si sarebbe dovuto applicare il cumulo giuridico con l’irrorazione di una sanzione unica. Invece no, la maggioranza si preoccupa solo degli incassi giornalieri. Sindaco e Vicesindaco abbiate il coraggio di ammettere i danni provocati a tutti i cittadini vessati ed annullate le cartelle, rimborsando quanto pagato ingiustamente e rideterminando gli importi dovuti.A voi Ghemmesi, che in queste ore siete stati alleggeriti dai vostri risparmi, privati di ogni diritto, e soprattutto inascoltati, vi chiediamo di dire la vostra in un INCONTRO PUBBLICO che si svolgera’ presso IL PARCO GIANOLI VENERDI’ 9 SETTEMBRE ORE 21.00 Discuteremo insieme a voi di TARSU ma anche di molto altro.<br /><br /><br />Gruppo Consigliare ViVa Ghemme ViVa<br />Davide Brusotti<br />]]></content>
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		<issued>2011-09-08T00:00:00Z</issued>
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		<title>GHEMME PER CORAZZA UN PAESE DI EVASORI</title>
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		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[GRUPPO CONSIGLIARE &quot;VIVA GHEMME VIVA&quot; VIA ROMA 21 28074 GHEMME (NO)<br /> <br />COMUNICATO STAMPA<br /> <br />&quot;INDIGNAMOCI&quot;<br /> <br /> <br />ACCERTAMENTI TARSU: Abbiamo lottato E STIAMO LOTTANDO (vedi ricorso allegato) contro l&#039;aumento della tassa rifiuti, perché era meglio fare le verifiche prima di aumentare. Adesso che l&#039;amministrazione dichiara di incassare tanti soldi con questi controlli e visto che il D. M. 30 giugno 2011 ha prorogato i termini di approvazione del bilancio di previsione 2011, chiediamo di modificare in diminuzione la Tariffa della TARSU,  applicando queste maggiori entrate per coprire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Tanto più che l&#039;aumento già applicato lo scorso anno, per coprire il costo del servizio porta a porta,  non ha incrementato come pensava l’Amministrazione la raccolta differenziata ma ha contribuito a riempire i boschi di rifiuti ed ha visto aumentare i conferimenti nelle aree ecologiche dei comuni limitrofi. <br /><br />Ci domandiamo inoltre perché  l’Amministrazione Corazza, che ha amministrato dal 1995, non ha mai provveduto alle verifiche sulla Tassa Rifiuti dato che la legge a cui si richiama per gli accertamenti è del 1993!! Come mai oggi tutta questa esigenza di incassare? Sono falliti i piani sulla discarica? Propone ai cittadini definizioni  agevolate riducendo le sanzioni di ¼,  dimenticandosi però di approvare il Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, che negli altri comuni, basta vedere su internet, consiste nel risparmio di sanzioni ed interessi sulle annualità dei tributi dovuti e non versati al Comune, in quanto non è certo colpa dei cittadini se le amministrazioni e il Responsabile del Servizio dormivano!<br /><br />Ora per Corazza è necessario incassare, se no come può realizzare la cucina comunale, il museo bandistico e tutti i progetti faraonici chiedendo sacrifici ai cittadini, mentre gli amministratori non ci rimettono un solo euro in  quanto si sono pure aumentati lo stipendio? Chi non si assume in prima persona il fardello che pretende dai suoi cittadini non ha nessuna credibilità. Così scriveva il Sindaco il 19.04.2010  “ ..Come è demagogico pensare di evitare l’aumento (ndr della Tassa Rifiuti)  con il recupero di elusione ed evasione nei tempi brevi favoleggiati dall’emendante (ndr consiglieri minoranza)” ……  Su NOTIZIA OGGI del 21 luglio 2011 si scriveva “.. In poco più di due settimane trovati 225mila euro di tasse non pagate..”  Che vergogna e quante bugie sulle spalle dei cittadini. INDIGNAMOCI!<br /><br />  <br /><br />VENERDI&#039; 9 SETTEMBRE ALLE 21.00 PRESSO PARCO GIANOLI   ORGANIZZEREMO UN ASSEMBLEA PUBBLICA PER APPROFONDIRE QUESTI TEMI.<br /><br /> <br /><br />DAVIDE BRUSOTTI<br /><br />GRUPPO CONSIGLIARE <br /><br />&quot;VIVA GHEMME VIVA&quot;]]></content>
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		<issued>2011-07-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-07-24T00:00:00Z</modified>
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		<title>CONSIGLIO DI STATO</title>
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		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[AVANTI ALL’ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />RICORSO<br />XXXXXXXXXXXX nato il 14/11/1933 a Ghemme ed ivi residente in XXXXXXXXXXX C.F.: XXXXXXXXXXX difeso e rappresentato anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Mario Monteverde del Foro di Novara ( CF. MNTMRA59C02F952D) e Prof. Avv. Massimo Coccia del Foro di Roma (CF. CCCMSM57P12H501T) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Piazza Adriana n. 15, giusta delega a margine del presente atto. Si indica quale indirizzo di posta telematica certificata <a href="mailto:avvmariomonteverde@pec.ordineavvocatinovara.it" target="_blank" >avvmariomonteverde@pec.ordineavvocatinovara.it</a><br /><br />PREMESSO<br />1) che il Tar Piemonte, Sez. I, ha emesso sentenza n. 29/2011, depositata il 14/01/2011 nel proc. n. 781/2010, in contenzioso promosso dal ricorrente contro Comune di Ghemme in persona del Sindaco pro-tempore, decisione avente il seguente dispositivo:<br />“PER QUESTI MOTIVI<br />Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 2 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:<br />Franco Bianchi			Presidente<br />Richard Goso				Primo Referendario, Estensore<br />Paola Malanetto			Referendario Estensore”;<br />2) che il fatto può così riassumersi:<br />I ricorrenti in I grado, cittadini di Ghemme o titolari di imprese aventi sede in detto Comune, premessa l’autonoma impugnabilità del regolamento concernente la determinazione della Tarsu, impugnavano la delibera della Giunta Comunale di Ghemme n. 90 del 20.03.2010 di adeguamento tariffe per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per l’esercizio 2010, di approvazione delle tariffe riferite ai rifiuti ingombranti per l&#039;anno 2010 e di fissazione delle nuove tariffe riferite alla pulizie delle aree di mercato; la delibera della Giunta Comunale di Ghemme n. 145 del 12.05.2010, con la quale si rettificava la precedente ordinanza 90/2010; il Regolamento Comunale per l&#039;applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Urbani Interni approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 30.10.1995, modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 27/4/2007 e del. C.C. n. 27 del 18.4.2008; chiedevano, inoltre l&#039;annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, deducendo i seguenti vizi:<br />1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 130/R del Trattato dell’Unione Europea, dell’art. 15 della Direttiva CE 74/442, come modificata dalla Direttiva CE 91/156; la normativa europea imporrebbe infatti di quantificare l’obbligazione in questione in proporzione all’effettiva produzione di rifiuti e non, come avvenuto nel caso di specie, in relazione alla metratura dei locali, ovvero alla capacità contributiva dei contribuenti incisi.<br />2) Violazione di legge con riferimento all’art. 61 del D.lgs. 507/93 di superamento della copertura del costo di esercizio e mancata deduzione di una quota percentuale del servizio spazzamento; la citata disposizione prevede che, dal costo di gestione dei rifiuti, ai fini della determinazione del dovuto sia dedotta una quota percentuale del costo dello spazzamento. Tale operazione sarebbe stata omessa dell’amministrazione poiché scomputando la suddetta voce e considerando correttamente tutte le voci di ricavo (quali ad esempio conferimento rifiuti ingombranti, pulizia aree mercato, vendita dei sacchetti per raccolta rifiuti ecc.) i ricavi del servizio supererebbero i costi e quindi l’imposizione sarebbe esorbitante. <br />3) Violazione di legge con riferimento all’art. 69 del d.lgs. 507/93, eccesso di potere per carenza di motivazione e mancanza di istruttoria in ordine alla mancata analitica motivazione degli aumenti; l’invocata norma prescrive una analitica motivazione degli aumenti, carente nel caso di specie.<br />4) Violazione di legge in riferimento all’art. 69 del d.lgs. 507/93 ed eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti della PA, ed in particolare con l’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa smaltimento Rifiuti Urbani Interni per mancato rispetto del termine previsto del 31 ottobre per la deliberazione delle tariffe da applicare per l’anno successivo; l’impugnato regolamento è stato infatti tardivamente approvato in data 29.3.2010, oltre il termine legale.<br />Si costituiva l’amministrazione resistente deducendo di applicare tuttora la TARSU e non la TIA, pur avendo adottato il metodo normalizzato di cui al d.p.r. 158/99. Deduceva il Comune che, stante la perdurante mancata approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente del regolamento attuativo della TIA, l’amministrazione si era determinata per continuare ad applicare la TARSU con deliberazione n. 90/2010; avvedutasi di un errore materiale degli uffici nel rapportare le tariffe ai dati di bilancio allegati alla deliberazione, con successiva deliberazione n. 145/2010, l’errore era stato rettificato, con riduzione della primigenia indicazione di somme dovute di circa il 10%. <br />Contestava parte resistente l’ammissibilità del censure sia per genericità sia per mancata individuazione dello specifico interesse all’applicazione del differente metodo invocato, sia per mancata contestazione a monte della legittimità della normativa nazionale che comunque consente il mantenimento del regime TARSU sino all’adozione del regolamento di attuazione della TIA. Quanto alla deduzione dei costi di spazzamento dal debito per la TARSU sostiene l’amministrazione resistente che numerose disposizioni transitorie ne hanno nel tempo consentito il computo nel complessivo contesto di addebito agli utenti del totale dei costi del servizio. Contestava infine l’amministrazione che dai dati di bilancio invocati da parte ricorrente fossero evincibili forme di doppio computo di voci di spesa, ovvero ancora risultassero omesse delle voci di entrata. Contestava nel merito le ulteriori censure.<br />Le parti depositavano ulteriori memorie in vista dell’udienza di merito, a seguito di cui veniva emessa la sentenza oggi impugnata, avente il dispositivo sopra riportato. <br />3) che la sentenza la si intende impugnare per i seguenti<br />MOTIVI<br />Si ritiene che la sentenza del TAR Piemonte abbia errato nel non accogliere il terzo motivo di ricorso.<br />Si riporta, per migliore comprensione, il motivo:<br />3) Violazione di legge in riferimento all&#039;art. 61 del D.Lgs. 507/1993 per superamento della copertura del costo di esercizio e mancata deduzione di una quota percentuale del servizio di spazzamento; <br />L&#039;art. 61 del D.Lgs. 50771993, al suo comma 1, prevede: &quot;Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni... &quot;, mentre al comma 3 bis, dispone: &quot;Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all&#039;articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani&quot;. <br />Come già scritto al punto 1 del presente atto, il Regolamento Comunale, emanato ai sensi dell&#039;art. 68 del D.Lgs 507/1993, viola la disposizione di legge sopra riportata, in quanto, prevede, facendo richiamo alla delibera C.C. n. 13 del 16.03.2001, che il costo dello spazzamento sia computato per intero, al fine di calcolare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, anziché scomputarne una percentuale tra il 5% ed il 15%. <br />Tale agire, certamente illegittimo per violazione di legge, diviene fonte di danno per il cittadino, quando, a causa di tale erroneo calcolo, il gettito della TARSU, supera il costo di esercizio, così, nuovamente, violando la legge. <br />Si dovrà, dunque, verificare, se nel nostro caso così sia accaduto. <br />Sub doc. n. 4, si produce Bilancio di previsione del Comune di Ghemme, relativo alla voce: &quot;Servizio Raccolta Trasporto E Smaltimento Rifiuti&quot;, dall&#039;esame di tale documento, si rileva come la P.A., abbia in previsione di incassare, tra TARSU (esclusa l&#039;addizionale) e proventi per raccolta differenziata, la somma di € 395.900,00. <br />Dai costi, devono essere, dedotti, preventivamente, quelli inerenti lo spazzamento, che sono riferibili alle voci: &quot;retribuzioni&quot; (il Comune ha un solo impiegato che si occupa, appunto della spazzatrice, in quanto la raccolta rifiuti viene effettuata da ditta esterna con suoi uomini e mezzi); &quot;contr, previd. ed assist.&quot;; &quot;carburanti, lubrificanti, ricambi e altri beni di consumo per la spazzatrice&quot;; &quot;manutenzione spazzatrice&quot;; &quot;assicurazione spazzatrice&quot;; &quot;IRAP&quot;, per un totale di € 44.600,00, somma che, se dedotta dall&#039;ammontare della voce &quot;Costi&quot;, riduce gli stessi ad € 403.090,00., sub doc. n. 5, si produce, specchietto riassuntivo relativo delle voci Servizio Raccolta Trasporto e Smaltimento Rifiuti, contenute nel bilancio di Previsione 2010, con l&#039;avvertenza che, in detto specchietto, il Comune non ha inserito la voce 3.05.3510 (pag.13 del bilancio) &#039;&#039;proventi da vendita sacchetti per raccolta differenziata e 9. 000, 00&quot;. <br />Posto che la norma prevede, però, lo scorporo di una sola percentuale della voce spazzamento e che il Regolamento Comunale, sul punto tace, si propone qui, per una sorta di favor ai cittadini, atteso anche il divieto gravante, in generale, sugli enti locali, di aggravare la pressione fiscale, una riduzione del 15%. 	. <br />Pertanto, dedotto, dalla cifra di € 44.600,00 (costo dello spazzamento), il 15% (€ 6.690,00), il residuo, pari ad € 37.910,00 andrà computato nella voce &quot;costi&quot; del servizio raccolta rifiuti, che sarà così pari ad € 441.000,00. <br />Tale somma, certo maggiore di quella di € 395.900,00, indicata come &quot;ricavi&quot;, farebbe presupporre la inesistenza del vizio denunciato, ma così non è.<br />La P.A., infatti, nell&#039;indicare i ricavi, ha &quot;dimenticato&quot;, di conteggiare altre voci, quali: <br />- i proventi dal conferimento degli ingombranti, la cui tariffazione, tra l&#039;altro, è espressamente prevista nella delibera impugnata, sul punto, si osserva che, secondo il conteggio analitico dei costi per il Servizio Raccolta e Trasporto Rifiuti, così come predisposto dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese di Borgomanero cui è affidato il servizio, che si produce sub doc. n. 6, il costo per la voce &quot;raccolta porta a porta ingombranti&quot;&#039; è pari ad € 46.641,18. Atteso che il Comune dichiara di voler coprire, a mezzo proventi, <br />il 97% dei costi, significa che, nel determinare le tariffe, la P.A., deve avere presunto di ricavare, dal conferimento ingombranti, almeno € 45.241,94; <br />- i proventi della pulizia delle aree di mercato, la cui tariffa, sempre nella delibera oggi impugnata, viene indicata come pari, al giorno, a quella della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione dei giorni, maggiorata del 50%;<br />- proventi dalla vendita dei sacchetti per la raccolta rifiuti, indicata in bilancio in € 9.000,00.<br />Se dunque, ai ricavi già stimati, si aggiungeranno tali voci, è agevole intuire come il costo verrà superato dai ricavi, con chiara violazione di legge e sviamento di potere. <br />Si sottolinea poi, che la voce &quot;raccolta porta a porta ingombranti&quot; come uscita, è ricompresa nel costo totale di € 390.000,00 Servizio Raccolta e ;Trasporto Rifiuti, mentre, come entrata, e destinataria di tariffa ulteriore rispetto alla T.A.RS.U., di tal che i cittadini, pagando la T.A.RS.U. già pagano anche tale voce, senonchè, nei momento in cui conferiscono un rifiuto ingombrante, pagano un&#039;altra volta, con duplicazione di tariffa e chiara ulteriore violazione di legge ed eccesso di potere. <br />La sentenza impugnata, ha respinto le contestazioni avanzate, sostenendo che, come statuito dalla sentenza 750/2009 del Consiglio di Stato: “il previsto passaggio graduale dal regime di tassa a quello di tariffa, non impedisce che il metodo per il calcolo dell’aliquota tariffaria possa essere applicato anche prima di tale scadenza per il calcolo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. E tanto specie ove il sistema inneschi un’accelerazione nel processo di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani da parte dei contribuenti” . Dal che, deduce il TAR, avendo la P.A. motivato l’intento di perseguire la parità tra costi e tariffa, indicando anche la percentuale di costi che intende coprire, al legittimità del suo comportamento.<br />Pertanto, aggiunge il Tribunale di I grado, partendo l’intero conteggio sviluppato in ricorso, dal necessario scomputo della massima percentuale prevista in relazione al costo dello spezzamento, lo stesso resta superato.<br />La motivazione è però errata sotto plurimi profili:<br />- Il primo: a parere dell’esponente, la citazione del precedente del Consiglio di Stato è erronea. La sentenza citata, infatti, tratta di presupposti affatto diversi, ovvero la possibilità, al fine di raggiungere la copertura dei costi, della possibilità, per le P.A., di anticipare l’utilizzo del metodo di calcolo stabilito per la tariffa dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158.<br />Altro, però, è utilizzare la metodologia di calcolo prevista dal citato D.P.R., che, una volta a regime, sostituirà la tassa con la tariffa, in applicazione del principio comunitario “chi inquina, paga”, altro, come nel caso di specie, operare nel senso di mantenere i metodi di calcolo della tassa, ma con essa coprire anche i costi di spazzamento, possibilità questa concessa dalla normativa in materia di “tariffa”, ma non di “tassa”.<br />I presupposti sono completamente diversi, da una lato si modula diversamente il costo a carico dei cittadini, al fine di renderlo più aderente al reale costo che ciascuno deve sopportare in relazione ai rifiuti effettivamente prodotti, così come previsto dalle normative comunitarie, dall’altro i cittadini continuano a pagare con il vecchio metodo, ossia in base alla superficie del proprio immobile, sopportando però anche l’intero costo dei servizi di spazzamento.<br />Così non può essere e la sentenza, andrà riformata.<br />Il secondo: il TAR, superato il problema “costo di spazzamento”, ritiene che il motivo non possa essere accolto, dimentica però che lo stesso si fondava anche su altre voci, che, se dedotte dal costo smaltimento rifiuti, comporterebbero, ugualmente, anche senza lo scorporo di una percentuale dello spazzamento, un introito, per la T.A.R.S.U., superiore ai costi. Tali voci, analiticamente indicate in ricorso erano le seguenti:<br />- proventi dal conferimento degli ingombranti, calcolabili in € 45.241,94;<br />- proventi della pulizia delle aree mercatali;<br />- proventi dalla vendita dei sacchetti, indicata in bilancio in € 9.000,00<br />Si consideri che, togliendo dal costo previsto di € 447.690,00 (senza detrazione per lo spazzamento), i soli ricavi per ingombranti e sacchetti, senza quindi considerare neppure quelli che saranno i ricavi per la pulizia delle aree mercatali, il residuo costo da coprire è pari ad € 393.448,06, ovvero inferiore ai ricavi stabiliti per la T.A.R.S.U. in € 395.900,00, con quindi chiara violazione di Legge.<br />Si è poi totalmente omesso di considerare, da parte del TAR, la ulteriore violazione di legge ed eccesso di potere, stigmatizzata in ricorso, determinata dalla circostanza che la voce “raccolta porta a porta ingombranti”, come uscita, è ricompresa nel costo totale di € 390.000,00 di Servizio Raccolta e Trasporto Rifiuti, mentre come entrata, è destinataria di tariffa ulteriore rispetto alla TARSU, di tal che i cittadini, pagando la TARSU, già pagano anche tale voce, sennonché, nel momento in cui conferiscono un rifiuto ingombrante, pagano un’altra volta, con duplicazione di tariffa.<br />Infine, come avevamo rilevato nella nostra memoria ex art. 73 c.p.a., alla penultima pagina della memoria di costituzione della P.A. avanti al TAR, alle righe da 4 a 6 , si legge che gli incassi TARSU, servono per pagare una serie di servizi, tra cui lo smaltimento rifiuti, il che evidenzia come, se con i proventi della TARSU, si paghino anche altri servizi, allora è evidente che i ricavi superano i costi.<br />Anche su questo punto, però, la sentenza tace.<br />L’impugnata sentenza andrà, pertanto, riformata.<br />Tutto ciò premesso Brusotti Tullio, come sopra rappresentato e difeso<br />RICORRE<br />Contro<br />- Comune di Ghemme, in persona del Sindaco pro-tempore, C.F. 00167670033, elettivamente domiciliato, in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 82, presso la persona e lo studio dell’Avv. Chiara Servetti affinché vengano accolte le seguenti<br />CONCLUSIONI<br />“Voglia l’Ecc.mo Consiglio di Stato, quale Giudice di II grado, annullare la sentenza n. 29/2011 emessa dal Tar Piemonte, Sez. I, depositata il 14/01/2011 nel proc. n. 781/2010, per le illegittimità tutte dell’agire della P.A. Comune di Ghemme secondo i motivi di ricorso.<br />Con vittoria si spese, diritti ed onorari”.<br />Si produce<br />1) Copia autentica sentenza impugnata.<br />Ai fini del cd. contributo unificato si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminato con contributo unificato pari ad  € 500,00.<br />Si invita sin d’ora, a mente degli artt. 15 e 16 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, il Funzionario dell’Ufficio a ricevere in ogni caso l’atto, anche laddove dovesse ritenere insufficiente il contributo  versato, procedendo ai sensi del titolo VII el D.P.R. 115/2002, artt. 247, 248 e 249 all’eventuale riscossione dell’integrazione, se dovuta.<br />Con ossequio.<br />Novara 23.05.2011<br />Avv. Mario Monteverde  <br /><br /><br />L’anno 2011 ed allì                     del mese di                                                        <br />Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso la Corte d’Appello di Roma ad istanza di Brusotti Tullio       e dei suoi difensori Avv. Mario Monteverde e Prof. Avv. Massimo Coccia, ho notificato mediante consegna di copia conforme all’originale il suo esteso ricorso avverso la sentenza n. 29/2011 del TAR Piemonte  a:<br />- Comune di Ghemme, in persona in persona del Sindaco pro-tempore, al domicilio eletto in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 82, presso la persona e lo studio dell’Avv. Chiara Servetti ed ivi a mezzo del servizio postale a ciò autorizzato ai sensi di legge<br />]]></content>
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		<title>INTERPELLANZA</title>
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		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[                                                                                               AL SIG. SINDACO DEL <br />                                                                                               COMUNE DI GHEMME<br /><br /><br />OGGETTO: INTERPELLANZA INCARICO DI MARKETING<br /><br />Con la presente, si richiede l’inserimento nell’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale della seguente interpellanza con risposta scritta.<br /><br /><br />IL CONSIGLIO COMUNALE DI GHEMME<br /><br />Preso atto che:<br />- con deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 29.01.2010 era stato approvato un atto d’indirizzo con cui questa Maggioranza conferiva alla Ditta Lorenzo Strona &amp; Partners di Borgomanero la collaborazione al fine di migliorare l’attività di comunicazione e marketing territoriale;<br />- che ai fini del finanziamento di detto incarico, pari a €.12.000,00 è stato richiesto un mutuo alla Cassa DD.PP;<br />- che con determinazione n. 267 del 06.09.2010 il Responsabile dell’Area Amministrativa impegnava la spesa dichiarando nell’atto: “ .…- che occorre pertanto dare attuazione alla deliberazione G.C. n.33/2010, per cui occorre provvedere alla determinazione a contrarre giusto art. 192 del D.Lgs 267/200 e s.m.i, in ragione: sia dalle condizioni dell’iniziale proposta che prevede un rinnovo tacito dell’incarico, non condiviso dallo scrivente poiché costituisce violazione all’art.57 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e smi; sia della fattura n. 1049 in data 31.5.2010 di €. 5000,00 + IVA al 20% presentata dalla Ditta interessata in ragione dell’attività di lavoro espletata su richiesta dell’Amministrazione”, ……… regolarizzare la spesa assunta che deve essere riferita all’Amministrazione proponente….”;<br />- considerato che il mutuo richiesto alla Cassa DD.PP non è stato concesso;<br />- considerato che durante l’anno 2010 non si è provveduto a finanziare la spesa con altre entrate di bilancio;<br />- considerato che l’impegno iscritto sul rendiconto 2010 è pari a €. 12.000,00 .<br />Tutto ciò premesso si intende conoscere:<br />-	Che lavoro, dettagliato e documentato, ha svolto durante l’anno 2010 la Ditta Lorenzo Strona corrente in Borgomanero per questa Amministrazione;<br />-	Perché non è stata dichiarata, con il rendiconto 2010, la violazione dell’art.191 del D. Lgs 267/2000 e non si è proceduto a dichiarare il debito fuori bilancio come previsto anche dalla Circolare n.38 a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze ?<br />-	Se l’incarico approvato con atto della Giunta Comunale n. 124 del 18.5.2011 sia destinato a coprire il debito dell’ anno 2010, non dichiarato a questo Consiglio Comunale;<br />-	Se il conferimento dell’incarico, affidato al professionista dall’Amministrazione Comunalee unicamente per promuovere l’immagine dell’ente locale, rientra fra le spese di sponsorizzazione vietate a partire dal 1° gennaio 2011.<br />-	<br /><br />Ringraziando per l’attenzione e in attesa della risposta, si porgono distinti saluti.<br /><br /><br />                                                                                   IL CONSIGLIERE COMUNALE<br />                                                                                             MAURA FERRARI<br /> <img src="images/img406.jpg" width="480" height="725" border="0" alt="" /> ]]></content>
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		<title>POCO POLITICO</title>
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		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[SE CAMMINARE FOSSE VERAMENTE SALUTARE ,      <br />IL POSTINO SAREBBE IMMORTALE.   <br />  <br />LA BALENA NUOTA GIORNO E NOTTE,   <br />MANGIA SOLO PESCE E BEVE SOLO ACQUA. <br />EPPURE E’ GRASSA.    <br />IL CONIGLIO CORRE E SALTA COME UN FORSENNATO.   <br />MA VIVE SOLTANTO 10 ANNI. <br />      <br /> LA TARTARUGA NON CORRE, NON FA NIENTE <br /> <br />…E VIVE 450 ANNI.    <br />CONCLUSIONE: <br />VAFFANKULO ALLA DIETA E ALLA GINNASTICA !.. <br /> <br /> <br /> <br /><br />W LA VITA !! <br />  <br />SCOPRI  di vivere nel 2011 quando : <br /><br />1. per caso batti la tua password sul microonde <br />2. sono anni che non giochi al solitario con carte vere <br />3. hai una lista di 15 numeri di telefono per chiamare una famiglia di 3 persone <br />4. mandi una mail al tuo collega che ha l&#039;ufficio vicino al tuo <br />5. hai perso contatto con i tuoi amici o familiari perchè non hanno indirizzo e-mail <br />6. arrivi a casa dopo il lavoro e rispondi al telefono come se fossi ancora in ufficio<br />7. fai lo zero sul tuo telefono di casa per prendere la linea <br />8. sei al tuo posto di lavoro da 4 anni ma hai lavorato per 3 imprese diverse <br />10. tutte le pubblicità tv hanno un indirizzo web sullo schermo, in basso <br />11. vai nel panico se esci da casa senza il cellulare e torni indietro a riprenderlo <br />12. ti alzi la mattina e la prima cosa che fai è accendere il PC prima di bere un caffè <br />13. provi ad aprire il portone di casa con il badge dell&#039;ufficio <br />14. stai leggendo questo testo, sei d&#039;accordo e sorridi <br />15. peggio ancora, .......sai già a chi rimandare questa e-mail <br />16. sei troppo occupato per accorgerti che non c&#039;è il numero 9 in questa lista <br />17. subito guardi il messaggio per vedere se c&#039;è o no il numero 9 nella lista <br />CONSIGLIO : Quando sei in crisi perchè, al lavoro, niente va come vorresti, fai questo: <br />fermati ad una farmacia e compra un termometro rettale &#039;Johnson&amp;Johnson&#039; (proprio questa marca, non altre!) <br />Aprilo. ...... Leggi le istruzioni. ...... <br />Troverai questa frase : <br />ogni termometro rettale della Johnson &amp; Johnson è stato personalmente provato nella nostra fabbrica!<br />Ora, chiudi gli occhi. Ripeti ad alta voce per 5 volte: <br />&#039;sono felice di non lavorare nel reparto controllo di qualità di Johnson &amp; Johnson&#039; . <br /><br />Ora ridi! <br />E ricorda sempre che ........ci sono lavori peggiori del tuo... <br />]]></content>
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